XIV
Legislatura
Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
2001, n.328
Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2001 n.190 -
Supplemento Ordinario n.212/L
Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative
prove per l'esercizio di talune professioni, nonchè
della disciplina dei relativi ordinamenti
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
VISTO
l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
VISTO l'articolo 1,
comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, modificato dall'articolo 6, comma
4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;
VISTO l'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
SENTITI gli
ordini e collegi professionali interessati;
VISTO il parere del
Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 22 marzo
2001;
VISTO il parere del
Consiglio nazionale studenti universitari, espresso nell'adunanza del 6 marzo
2001;
VISTA la preliminare
deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 aprile
2001;
UDITO il
parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti
normativi nella adunanza del 21 maggio
2001;
VISTA la
deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio
2001;
SULLA
PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri ad
interim Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di
concerto con il Ministro della giustizia;
EMANA
il seguente
regolamento
TITOLO
PRIMO
NORME
GENERALI
Art.
1
(Ambito
di applicazione)
1. Il
presente regolamento modifica e integra la disciplina dell'ordinamento, dei
connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti
per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, delle professioni
di: dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico,
architetto, assistente sociale, attuario, biologo,
chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale,
psicologo.
2. Le norme
contenute nel presente regolamento non modificano l'ambito stabilito dalla
normativa vigente in ordine alle attività attribuite o
riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna
professione.
Art.
2
(Istituzione
di sezioni negli albi professionali)
1. Le
sezioni negli albi professionali individuano ambiti professionali diversi in relazione al diverso grado di capacità e competenza
acquisita mediante il percorso formativo.
2. Ove
previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, negli albi professionali vengono istituite, in corrispondenza al diverso livello del
titolo di accesso, le seguenti due sezioni:
a) sezione
A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo
di laurea specialistica;
b) sezione B, cui si accede, previo esame di Stato,
con il titolo di laurea.
3.
L'iscritto alla sezione B, in possesso del necessario titolo di studio può
essere iscritto nella sezione A del medesimo albo professionale, previo
superamento del relativo esame di Stato.
Art.
3
(Istituzione
di settori negli albi professionali)
1. I settori
istituiti nelle sezioni degli albi professionali corrispondono a circoscritte e
individuate attività professionali.
2. Ove
previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, nelle sezioni degli albi
professionali vengono istituiti distinti settori in
relazione allo specifico percorso formativo.
3. Il
professionista iscritto in un settore non può esercitare le competenze di natura
riservata attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori della stessa
sezione, ferma restando la possibilità di iscrizione a
più settori della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di
Stato.
4. Gli
iscritti in un settore che, in possesso del necessario titolo di studio, richiedano di essere iscritti in un diverso settore della
stessa sezione, devono conseguire la relativa abilitazione a seguito del
superamento di apposito esame di Stato limitato alle prove e alle materie
caratterizzanti il settore cui intendono accedere.
5. Formano
oggetto dell'attività professionale degli iscritti ad un settore della sezione
A, oltre a quelle ad essi specificamente attribuite,
anche quelle attribuite agli iscritti del corrispondente settore della sezione
B.
Art.
4
(Norme
organizzative generali)
1. Salve le
disposizioni speciali previste nel presente regolamento, il numero dei componenti degli organi collegiali, a livello locale o
nazionale, degli ordini o collegi relativi alle professioni di cui all'articolo
1, comma 1, qualora vengano istituite le due sezioni di cui all'articolo 2, è
ripartito in proporzione al numero degli iscritti a ciascuna sezione. Tale
numero viene determinato assicurando comunque la
presenza di ciascuna delle componenti e una percentuale non inferiore al
cinquanta per cento alla componente corrispondente alla Sezione A. L'elettorato
passivo per l'elezione del Presidente spetta agli iscritti alla Sezione
A.
2.
Nell'ipotesi di procedimento disciplinare i relativi provvedimenti vengono adottati esclusivamente dai componenti appartenenti
alla sezione cui appartiene il professionista assoggettato al
procedimento.
3. Con
successivo regolamento ai sensi dell'articolo 1, comma 18, legge 14 gennaio
1999, n.4, e successive modificazioni, verranno definite le procedure elettorali e il funzionamento
degli Organi in sede disciplinare, nel rispetto dei principi definiti nei commi
1 e 2.
Art.
5
(Esami di
Stato)
1. Coloro
che hanno titolo per accedere all'esame di Stato per la
sezione A possono accedere anche all'esame di Stato per la sezione B, fermo, ove
previsto, il requisito del tirocinio.
2. Salvo
disposizioni speciali, gli esami consistono in due prove scritte di carattere
generale, una prova pratica e una prova orale. Sono
esentati da una delle prove scritte coloro i quali
provengono dalla sezione B o da settori diversi della stessa sezione e coloro
che conseguono un titolo di studio all'esito di un corso realizzato sulla base
di specifiche convenzioni tra le Università e gli ordini o collegi
professionali.
3. Il
contenuto delle prove degli esami di Stato non modifica
l'ambito delle attività professionali definite dagli ordinamenti di ciascuna
professione.
4. Nulla è
innovato circa le norme vigenti relative alla composizione delle commissioni
esaminatrici e alle modalità di espletamento delle
prove d'esame.
Art.
6
(Tirocinio)
1. Il
periodo di tirocinio, ove prescritto, può essere svolto in tutto o in parte
durante il corso degli studi secondo modalità stabilite
in convenzioni stipulate fra gli Ordini o
2. Coloro
che hanno effettuato il periodo di tirocinio per
l'accesso alla sezione B possono esserne esentati per l'accesso alla sezione A,
sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro competente sentiti gli
ordini e collegi.
Art.
7
(Valore
delle classi di laurea)
1. I titoli
universitari conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno
identico valore legale ai fini dell'ammissione agli esami di Stato,
indipendentemente dallo specifico contenuto di crediti
formativi.
2. I decreti
ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea e di laurea
specialistica definiscono anche, in conformità alla normativa vigente, la
relativa corrispondenza con i titoli previsti dal presente regolamento, quali
requisiti di ammissione agli esami di
Stato.
Art.
8
(Salvaguardia del valore dei titoli di studio e abilitativi
conseguiti in conformità al precedente ordinamento)
1. Fatto
salvo quanto previsto dalle norme finali e transitorie contenute nel titolo II,
coloro i quali hanno conseguito o conseguiranno il diploma di laurea regolato
dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in
applicazione dell'articolo 17, comma 95, legge 15 maggio 1997, n.127, sono ammessi a partecipare
agli esami di Stato sia per la sezione A che per la sezione B degli albi
relativi alle professioni di cui al titolo II, ferma restando la necessità del
tirocinio ove previsto dalla normativa previgente.
2. Coloro i
quali, ai sensi della normativa vigente in ciascuna professione, hanno titolo ad
iscriversi all'albo professionale indipendentemente dal requisito dell'esame di
Stato, conservano tale titolo per l'iscrizione alla sezione A dello stesso
albo.
3. I
diplomati nei corsi di diploma universitario triennale sono ammessi a sostenere
gli esami di Stato secondo la tabella A allegata al
presente regolamento.
TITOLO
SECONDO
DISCIPLINA DEI
SINGOLI ORDINAMENTI
CAPO
I
ATTIVITA'
PROFESSIONALI
Art.
9
Attività
professionali
1.
L'elencazione delle attività professionali compiuta nel
Titolo II, per ciascuna professione, non pregiudica quanto forma oggetto
dell'attività di altre professioni ai sensi della normativa
vigente.
CAPO
II
PROFESSIONE DI
DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE
Art.
10
(Sezioni
e titoli professionali)
1. Nell'albo
professionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori
forestali sono istituite la sezione A e la sezione
B.
2. Agli
iscritti nella sezione A spetta il titolo di dottore
agronomo e dottore forestale.
3. La
sezione B è ripartita nei seguenti settori:
a) agronomo e
forestale;
b) zoonomo;
c) biotecnologico agrario.
4. Agli
iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli
professionali:
a) agronomo e
forestale iunior;
b) zoonomo;
c) biotecnologo
agrario.
5.
L'iscrizione all'albo professionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori
forestali è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni "Sezione A - dottori
agronomi e dottori forestali" e "Sezione B - agronomi e forestali iuniores", "Sezione B - zoonomi",
"Sezione B - biotecnologi
agrari".
Art.
11
(Attività
professionali)
1. Formano
oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e
per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e
attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa,
oltre alle attività indicate nei commi 2, 3 e 4, le altre attività previste
dall'articolo 2 della legge 10 febbraio 1992, n. 152.
2. Formano
oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, settore
agronomo e forestale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2,
restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti
attività:
a) la
progettazione di elementi dei sistemi agricoli, agroalimentari, zootecnici, forestali ed ambientali;
b)la
consulenza nei settori delle produzioni vegetali, animali e silvicolturali, delle trasformazioni alimentari, della
commercializzazione dei relativi prodotti, della ristorazione collettiva,
dell'agriturismo e del turismo rurale, della difesa dell'ambiente rurale e
naturale, della pianificazione del territorio rurale, del verde pubblico e
privato, del paesaggio;
c) la collaborazione alla progettazione dei sistemi
complessi, agricoli, agroalimentari, zootecnici,
forestali ed ambientali;
d)le attività estimative relative alle materie di
competenza;
e) le attività catastali, topografiche e cartografiche;
f) le
attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale alla produzione di beni e
mezzi tecnici agricoli, agroalimentari, forestali e
della difesa ambientale;
g) il patrocinio nelle commissioni tributarie per le
materie di competenza;
h) la certificazione di qualità e le analisi delle
produzioni vegetali, animali e forestali sia primarie che trasformate, nonché
quella ambientale;
i) le attività di difesa e di recupero dell'ambiente,
degli ecosistemi agrari e forestali, la lotta alla desertificazione, nonché la
conservazione e valorizzazione della biodiversità
vegetale, animale e dei microrganismi.
3. Formano
oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, settore zoonomo, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1,
comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti
attività:
a) la
pianificazione aziendale e industriale nel settore delle produzioni
animali;
b) la consulenza nei settori delle produzioni animali, delle
trasformazioni e della commercializzazione dei prodotti di
origine animale;
c) la direzione di aziende zootecniche, faunistiche e venatorie e dell'acquacoltura;
d) le attività di assistenza tecnica,
contabile e fiscale, alla produzione di beni e mezzi tecnici del settore delle
produzioni animali;
e) la certificazione del benessere animale;
f)la
riproduzione animale, comprendente le attività di inseminazione strumentale e di
impianto embrionale in tutte le specie zootecniche e di sincronizzazione dei
calori;
g) l'esecuzione delle terapie negli animali zootecnici, sotto il
controllo e la guida del medico veterinario;
h) le attività di difesa
dell'ambiente e di conservazione della biodiversità
animale e dei microrganismi.
4. Formano
oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, settore biotecnologico agrario, ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti
attività:
a) la
consulenza nei settori delle produzioni vegetali ed animali, con particolare
riferimento all'impiego corretto di biotecnologie;
b) la consulenza per la
certificazione della qualità genetica dei prodotti alimentari sia per gli
animali che per l'uomo, in particolare per la tracciabilità di organismi
geneticamente modificati (OGM) nelle filiere agroalimentari;
c) la consulenza nei settori delle
tecnologie e trasformazioni alimentari e dei prodotti agricoli non alimentari
con particolare riferimento al corretto impiego di biotecnologie;
d) la
certificazione con l'impiego di biotecnologie innovative della qualità e del
controllo nella sanità e provenienza dei prodotti agricoli, compresi quelli per
l'alimentazione umana e animale;
e) le consulenze relative all'uso di
biotecnologie per la certificazione varietale degli
organismi vegetali;
f) la consulenza per l'uso di biotecnologie innovative
per la diagnostica di patologie virali, batteriche e fungine nei vegetali;
g)
la consulenza per il monitoraggio ambientale in campo agroalimentare, mediante l'uso di tecniche biotecnologiche innovative;
h) le attività di assistenza
tecnica, contabile e fiscale alla produzione di mezzi tecnici dei settori delle
biotecnologie innovative negli ambiti agroalimentari;
i) il patrocinio nelle commissioni
tributarie per le materie di competenza.
Art.
12
(Esami di
Stato per l'iscrizione nella sezione A e relativa
prova)
1.
L'iscrizione nella sezione A è subordinata al
superamento di apposito esame di Stato.
2. Per
l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso di laurea specialistica
in una delle seguenti classi:
a) Classe
3/S - Architettura del paesaggio;
b) Classe 4/S - Architettura e ingegneria
edile;
c) Classe 7/S - Biotecnologie agrarie;ù
d) Classe 38/S -
Ingegneria per l'ambiente e il territorio;
e) Classe 54/S - Pianificazione
territoriale urbanistica e ambientale;
f) Classe 74/S - Scienze e gestione
delle risorse rurali e forestali;
g) Classe 77/S - Scienze e tecnologie
agrarie;
h) Classe 78/S - Scienze e tecnologie agroalimentari;
i) Classe 79/S - Scienze e tecnologie
agrozootecniche;
l) Classe 82/S - Scienze e
tecnologie per l'ambiente e il territorio;
m) Classe 88/S - Scienze per la
cooperazione allo sviluppo.
3. L'esame
di Stato è articolato in due prove scritte, una prova pratica e una orale. Le prove di esame di
Stato per l'accesso alla sezione A vertono sugli stessi argomenti previsti per
l'accesso alla sezione B, prevedendo una maggiore complessità correlata alla più
elevata competenza professionale.
Art.
13
(Esami di
stato per l'iscrizione nella sezione B e relativa
prova)
1.
L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di
apposito esame di Stato.
2. Per
l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una
delle seguenti classi:
a) per
l'iscrizione al settore agronomo e forestale:
1)Classe 7 -
Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e
ambientale;
2)Classe 20 - Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali;
b) per
l'iscrizione al settore zoonomo:
1) Classe 40
- Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni
animali;
c) per
l'iscrizione al settore biotecnologico
agrario:
1) Classe 1
- Biotecnologie.
3. L'esame
di Stato è articolato nelle seguenti prove:
a) una prima prova
scritta concernente le tecnologie nei settori delle produzioni vegetali,
produzioni animali, gestione silvocolturale,
trasformazioni agroalimentari e biotecnologie
agrarie;
b) una seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti il corso
di laurea e il relativo percorso formativo;
c) una prova pratica
articolata:
1) per il
settore agronomo e forestale - indirizzo agronomico, in un elaborato di
pianificazione territoriale ambientale ovvero in un progetto di un'opera
semplice di edilizia rurale corredati da analisi
economico estimative ed eseguiti con "Computer Aided
Design" (CAD); analisi e certificazione di qualità dei prodotti agroalimentari;
2) per il settore agronomo e forestale -
indirizzo forestale, in un progetto di massima dell'impianto o recupero di bosco
con le opere edilizie necessarie, corredato da disegni ed elaborati economico
estimativi; analisi e certificazione di qualità dei prodotti agroalimentari;
3) per il settore zoonomo, in un piano di assistenza tecnica per un'azienda
zootecnica corredato da analisi economica e da piani di alimentazione eseguiti
con l'ausilio dello strumento informatico;
4) per il settore biotecnologico agrario in un'analisi di acidi nucleici o di
proteine di organismi vegetali o animali o di prodotti derivati e nella
interpretazione dei risultati anche con l'impiego dello strumento
informatico;
d) una prova
orale concernente in generale la conoscenza della legge
e della deontologia professionale. Inoltre:
1) per il
settore agronomo e forestale - indirizzo agronomico, essa verte sulla conoscenza
dell'agronomia generale, delle coltivazioni erbacee ed arboree, della loro difesa dagli agenti infettivi e dai parassiti microbici,
vegetali e animali, delle produzioni animali, dell'economia aziendale,
dell'estimo rurale e del catasto, delle principali tecnologie delle
trasformazioni alimentari, delle scienze del territorio, dell'idraulica agraria,
della meccanizzazione agraria, dell'edilizia rurale, del diritto agrario e della
principale legislazione nazionale ed europea relativa al settore
agro-alimentare;
2) per il settore agronomo e forestale - indirizzo
forestale, essa verte sulla silvicoltura generale e speciale, sulla difesa degli
ecosistemi forestali dai parassiti microbici, animali e vegetali, sulle tecniche
dell'agricoltura montana, sull'agrosilvopastoralismo,
sulla zootecnia degli animali selvatici, sull'acquacoltura montana, sull'economia e sull'estimo forestale
e dendrometria, sulla tecnologia del legno e delle
industrie silvane, sulle sistemazioni idraulico forestali, sulla pianificazione
del territorio forestale, sulle costruzioni forestali, sulla meccanizzazione
forestale e sui cantieri, sulle fonti del diritto forestale e sulle principali
leggi che regolano il settore in Italia e nella Unione Europea;
3) per il
settore zoonomo essa verte sulla conoscenza
dell'agronomia generale e delle coltivazioni foraggere, del miglioramento genetico degli animali
zootecnici, dell'alimentazione e nutrizione animale, delle tecnologie di
allevamento di tutte le specie zootecniche, della tecnica mangimistica,
dell'ispezione degli alimenti di origine animale, dell'igiene degli allevamenti
e delle principali patologie animali, della riproduzione animale, delle
tecnologie di trasformazione dei prodotti di origine animale, della
certificazione e tracciabilità delle filiere dei
prodotti di origine animale, della meccanizzazione zootecnica, dell'economia
zootecnica e della principale legislazione zootecnica in Italia e nella Unione
Europea;
4) per il settore biotecnologico agrario
essa verte sulla conoscenza della biochimica agraria e della fisiologia delle
piante coltivate, delle principali caratteristiche delle molecole informazionali, della agronomia generale, delle coltivazioni
erbacee e arboree, della zootecnica generale , della difesa delle piante da
patogeni vegetali e animali, delle principali trasformazioni agroalimentari, dell'economia aziendale e della legislazione
nazionale ed europea relativa al settore biotecnologico agrario.
Art.
14
(Norme
finali e transitorie)
1. Gli
attuali appartenenti all'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali sono
iscritti nella sezione A dell'albo dei dottori agronomi e dottori
forestali.
2. Coloro i
quali sono in possesso dell'abilitazione professionale
alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella
sezione A.
3. Coloro i
quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di
esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente
regolamento possono iscriversi nella sezione A.
CAPO
III
PROFESSIONE DI
ARCHITETTO, PIANIFICATORE, PAESAGGISTA E CONSERVATORE
Art.
15
(Sezioni
e titoli professionali)
1. Nell'albo
professionale dell'ordine degli architetti, che assume
la denominazione: "Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e
conservatori", sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. La
sezione A è ripartita nei seguenti
settori:
a)
architettura;
b) pianificazione territoriale;
c) paesaggistica;
d)
conservazione dei beni architettonici ed
ambientali.
3. Agli
iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli
professionali:
a) agli
iscritti nel settore "architettura" spetta il titolo di
architetto;
b) agli iscritti nel settore "pianificazione territoriale"
spetta il titolo di pianificatore territoriale;
c) agli iscritti nel settore
"paesaggistica" spetta il titolo di paesaggista;
d) agli iscritti nel settore
"conservazione dei beni architettonici ed ambientali" spetta il titolo di
conservatore dei beni architettonici ed ambientali.
4. La
sezione B è ripartita nei seguenti settori:
a)
architettura;
b) pianificazione.
5. Agli
iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli
professionali:
a) agli
iscritti nel settore "architettura" spetta il titolo di
architetto iunior;
b) agli
iscritti nel settore "pianificazione" spetta il titolo di pianificatore iunior.
6.
L'iscrizione all'albo professionale è accompagnata dalle dizioni: "Sezione A -
settore architettura", "Sezione A - settore pianificazione territoriale",
"Sezione A - settore paesaggistica", "Sezione A - settore conservazione dei beni
architettonici ed ambientali", "Sezione B - settore architettura", "Sezione B -
settore pianificazione".
Art.
16
(Attività
professionali)
1. Formano
oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore
"architettura", ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2,
restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività già stabilite
dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la professione di
architetto, ed in particolare quelle che implicano l'uso di metodologie
avanzate, innovative o sperimentali.
2. Formano
oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore
"pianificazione territoriale":
a) la
pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della città;
b)
lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse
e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e
ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale
e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali;
c)
strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e
territoriale.
3. Formano
oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore
"paesaggistica":
a) la
progettazione e la direzione relative a giardini e
parchi;
b) la redazione di piani paesistici;
c) il restauro di parchi e
giardini storici, contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, ad esclusione
delle loro componenti edilizie.
4. Formano
oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore
"conservazione dei beni architettonici ed ambientali":
a) la
diagnosi dei processi di degrado e dissesto dei beni architettonici e ambientali
e la individuazione degli interventi e delle tecniche
miranti alla loro conservazione.
5. Formano
oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e
per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e
attribuzioni già stabilite dalla vigente
normativa:
a) per il
settore "architettura":
1) le
attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla
collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e
collaudo di opere edilizie, comprese le opere
pubbliche;
2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la
misura, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici,
con l'uso di metodologie standardizzate;
3) i rilievi diretti e strumentali
sull'edilizia attuale e storica.
b) per il
settore "pianificazione":
1)le
attività basate sull'applicazione delle scienze volte al concorso e alla
collaborazione alle attività di pianificazione;
2) la costruzione e gestione
di sistemi informativi per l'analisi e la gestione della città e del
territorio;
3) l'analisi, il monitoraggio e la valutazione territoriale ed
ambientale;
4)procedure di gestione e di valutazione di
atti di pianificazione territoriale e relativi programmi
complessi.
Art .
17
(Esami di
Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative
prove)
1.
L'iscrizione nella sezione A è subordinata al
superamento di apposito esame di Stato.
2. Per
l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea
specialistica in una delle seguenti classi:
a) per
l'iscrizione nel settore "architettura":
1)Classe 4/S -
Architettura e ingegneria edile - corso di laurea corrispondente alla direttiva
85/384/CEE;
b) per
l'iscrizione nel settore "pianificazione territoriale":
1)Classe 54/S -
Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
2)Classe 4/S -
Architettura e ingegneria edile;
c)per
l'iscrizione nel settore "paesaggistica":
1)Classe 3/S -
Architettura del paesaggio;
2) lasse 4/S - Architettura e ingegneria
edile;
3) Classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il
territorio;
d) per
l'iscrizione nel settore "conservazione dei beni architettonici ed
ambientali":
1) Classe 10/S -
Conservazione dei beni architettonici e ambientali;
2) Classe 4/S -
Architettura e ingegneria edile.
3. L'esame
di Stato è articolato nelle seguenti prove:
a) per
l'iscrizione nel settore "architettura":
1) una prova
pratica avente ad oggetto la progettazione di un'opera di
edilizia civile o di un intervento a scala urbana;
2) una prova
scritta relativa alla giustificazione del dimensionamento strutturale o insediativo della prova pratica;
3)una seconda prova
scritta vertente sulle problematiche culturali e conoscitive
dell'architettura;
4)una prova orale consistente nel commento dell'elaborato
progettuale e nell'approfondimento delle materie oggetto delle prove scritte,
nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia
professionale;
b) per
l'iscrizione nel settore "pianificazione territoriale":
1) una prova
pratica avente ad oggetto l'analisi tecnica dei fenomeni della città e del
territorio o la valutazione di piani e programmi di trasformazione urbana,
territoriale ed ambientale;
2)una prova scritta in materia di legislazione
urbanistica;
3)una discussione sulle materie oggetto della prova scritta e
pratica, nonché sugli aspetti di legislazione e
deontologia professionale;
c) per
l'iscrizione nel settore "paesaggistica":
1)una prova
pratica avente ad oggetto le tematiche paesaggistiche
ed ambientali;
2)una prova scritta su temi di cultura ambientale e
paesaggistica;
3) una discussione sulle materie oggetto della prova scritta e
pratica, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia
professionale;
d) per
l'iscrizione nel settore "conservazione dei beni architettonici e
ambientali":
1) due prove
scritte su temi di cultura e tecnica della conservazione;
2) una discussione
sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché sugli
aspetti di legislazione e deontologia professionale.
4. Gli
iscritti nella Sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione
alla Sezione A sono esentati dalla prova scritta che
abbia ad oggetto materie per le quali già sia stata verificata l'idoneità del
candidato nell'accesso al settore di provenienza.
5. Nel caso
vengano attivate, con apposite convenzioni fra Ordini
ed Università, attività strutturate di tirocinio professionale, adeguatamente
regolamentate ed aventi una durata massima di un anno, la partecipazione
documentata a tali attività esonera dalla prova pratica.
Art.
18
(Esami di
Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative
prove)
1.
L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di
apposito esame di Stato.
2. Per
l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una
delle seguenti classi:
a) per il
settore "architettura":
1) Classe n. 4 -
Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile;
2) Classe n. 8 -
Ingegneria civile e ambientale;
b) per il
settore "pianificazione":
1) Classe n. 7 -
Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale;
2)
Classe n. 27 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la
natura.
3. L'esame
di Stato è articolato nelle seguenti prove:
a) per il
settore "architettura":
1) una prova pratica
consistente nello sviluppo grafico di un progetto esistente o nel rilievo a
vista, e nella stesura grafica di un particolare architettonico;
2) una prova
scritta avente ad oggetto la valutazione economico-quantitativa della prova
pratica;
3) una seconda prova scritta consistente in un tema o prova grafica
nelle materie caratterizzanti il percorso formativo;
4) una prova orale nelle
materie oggetto delle prove scritte, e in legislazione e deontologia
professionale;
b) per il
settore "pianificazione":
1) una prova pratica
avente ad oggetto l'analisi tecnica dei fenomeni della città e del territorio o
la valutazione di piani e programmi di trasformazione urbana, territoriale ed
ambientale;
2) una prova scritta vertente sull'analisi e valutazione della
compatibilità urbanistica di un'opera pubblica;
3) una seconda prova scritta
consistente in un tema o prova grafica nelle materie caratterizzanti il percorso
formativo;
4)una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte e in
legislazione e deontologia professionale.
4. Nel caso
vengano attivate, con apposite convenzioni fra Ordini
ed Università, attività strutturate di tirocinio professionale, adeguatamente
regolamentate ed aventi una durata massima di un anno, la partecipazione
documentata a tali attività esonera dalla prova pratica.
Art.
19
(Norme
finali e transitorie)
1. Gli
attuali appartenenti all'ordine degli architetti sono iscritti nella sezione A,
settore "architettura".
2. Coloro i
quali sono in possesso dell'abilitazione professionale
alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi alla
sezione A, settore "architettura".
3. Coloro i
quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di
esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente
regolamento possono iscriversi alla sezione A, settore
"architettura".
4. I
possessori dei diplomi di laurea regolati dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo
17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono ammessi a sostenere
l'esame di Stato per l'iscrizione nei settori previsti dall'articolo 14, comma
2, secondo le seguenti corrispondenze:
a) per
l'iscrizione nel settore "pianificazione territoriale", la laurea in Scienze
ambientali e la laurea in Pianificazione territoriale ed urbanistica;
b) per
l'iscrizione nel settore conservazione dei beni
architettonici e ambientali, la laurea in Storia e conservazione dei beni
architettonici e ambientali.
CAPO
IV
PROFESSIONE DI
ASSISTENTE SOCIALE
Art.
20
(Sezioni
e titoli professionali)
1. Nell'albo
professionale dell'ordine degli assistenti sociali sono istituite la sezione
A e la sezione B.
2. Agli
iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale
di assistente sociale specialista.
3. Agli
iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di
assistente sociale.
4.
L'iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali è accompagnata,
rispettivamente, dalle dizioni: "Sezione degli assistenti sociali specialisti" e
"Sezione degli assistenti sociali".
Art.
21
(Attività
professionali)
1. Formano
oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e
per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e
attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa,
oltre alle attività indicate nel comma 2, le seguenti attività
professionali:
a)
elaborazione e direzione di programmi nel campo delle politiche e dei servizi
sociali;
b) pianificazione, organizzazione e gestione manageriale nel campo delle politiche e dei servizi
sociali;
c) direzione di servizi che gestiscono interventi complessi nel
campo delle politiche e dei servizi sociali;
d) analisi e valutazione della
qualità degli interventi nei servizi e nelle politiche del servizio
sociale;
e) supervisione dell'attività di tirocinio degli studenti dei corsi
di laurea specialistica della classe 57/S - Programmazione e gestione delle
politiche e dei servizi sociali;
f) ricerca sociale e di servizio
sociale;
g) attività didattico-formativa connessa
alla programmazione e gestione delle politiche del servizio
sociale.
2. Formano
oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e
per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e
attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le
seguenti attività:
a) attività,
con autonomia tecnico-professionale e di giudizio, in tutte le fasi
dell'intervento sociale per la prevenzione, il sostegno e il recupero di
persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio,
anche promuovendo e gestendo la collaborazione con organizzazioni di
volontariato e del terzo settore;
b) compiti di gestione, di collaborazione
all'organizzazione e alla programmazione; coordinamento e direzione di interventi specifici nel campo delle politiche e dei
servizi sociali;
c) attività di informazione e comunicazione nei servizi
sociali e sui diritti degli utenti;
d) attività didattico formativa connessa
al servizio sociale e supervisione del tirocinio di studenti dei corsi di laurea
della classe 6 - Scienze del servizio sociale;
e) attività di raccolta ed
elaborazione di dati sociali e psicosociali ai fini di
ricerca.
Art.
22
(Esame di
stato per l'iscrizione nella sezione A e relative
prove)
1.
L'iscrizione nella sezione A è subordinata al
superamento di apposito esame di Stato. Per l'ammissione all'esame di Stato è
richiesto il possesso della laurea specialistica nella classe 57/S -
Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi
sociali.
2. L'esame
di Stato è articolato nelle seguenti prove:
a) una prima
prova scritta, sui seguenti argomenti: teoria e metodi di pianificazione,
organizzazione e gestione dei servizi sociali; metodologie di ricerca nei
servizi e nelle politiche sociali; metodologie di
analisi valutativa e di supervisione di servizi e di politiche
dell'assistenza sociale;
b) una seconda prova scritta applicativa, sui
seguenti argomenti: analisi valutativa di un caso di programmazione e gestione
di servizi sociali; discussione e formulazione di piani o programmi per il
raggiungimento di obiettivi strategici definiti dalla commissione
esaminatrice;
c) una prova orale sui seguenti argomenti: discussione
dell'elaborato scritto; argomenti teorico-pratici relativi all'attività svolta
durante il tirocinio; legislazione e deontologia
professionale.
3. Agli
esami di Stato di cui al comma 1 sono ammessi anche gli assistenti sociali non
in possesso di laurea specialistica, iscritti all'albo, ai sensi della normativa
previgente, da almeno 5 anni alla data di entrata in vigore del presente regolamento e che hanno
svolto per almeno 5 anni le funzioni di cui all'articolo 20, comma
2.
Art.
23
(Esami di
stato per l'iscrizione nella sezione B e relative
prove)
1.
L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di
apposito esame di Stato. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto
il possesso della laurea nella Classe 6- Scienze del servizio
sociale.
2. L'esame
di Stato è articolato nelle seguenti prove:
a) una prima
prova scritta nelle seguenti materie o argomenti: aspetti teorici e applicativi
delle discipline dell'area di servizio sociale; principi, fondamenti, metodi,
tecniche professionali del servizio sociale, del rilevamento e trattamento di
situazioni di disagio sociale;
b) una seconda prova scritta nelle seguenti
materie o argomenti: principi di politica sociale; principi e metodi di organizzazione e offerta di servizi sociali;
c) una
prova orale, sulle seguenti materie o argomenti: legislazione e deontologia
professionale; discussione dell'elaborato scritto; esame critico dell'attività
svolta durante il tirocinio professionale;
d) una prova pratica nelle
seguenti materie o argomenti: analisi, discussione e formulazione di proposte di
soluzione di un caso prospettato dalla commissione nelle materie di cui alla
lettera a).
Art.
24
(Norme
finali e transitorie)
1. Gli
attuali appartenenti all'ordine degli assistenti sociali sono iscritti nella
sezione B dell'albo degli assistenti sociali.
2. Coloro i
quali sono in possesso dell'abilitazione professionale
alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella
sezione B.
3. Coloro i
quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di
esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente
regolamento possono iscriversi nella sezione B.
4. Coloro i
quali sono in possesso della laurea sperimentale in
servizi sociali conseguita ai sensi della normativa previgente l'entrata in vigore del presente regolamento e
coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno
svolto per almeno cinque anni funzioni dirigenziali ricomprese tra quelle di cui all'articolo 20, comma 1,
possono iscriversi nella sezione A.
CAPO
V
PROFESSIONE DI
ATTUARIO
Art.
25
(Sezioni
e titoli professionali)
1. Nell'albo
degli attuari sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. Agli
iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale
di attuario.
3. Agli
iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di
attuario iunior.
4.
L'iscrizione all'albo degli attuari è accompagnata
rispettivamente dalle dizioni "Sezione degli attuari"
"Sezione degli attuari iuniores".
Art.
26
(Attività
professionali)
1. Formano
oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e
per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e
attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa,
oltre alle attività indicate nel comma 2, le seguenti attività professionali
individuate dall'articolo 3 della legge 9 febbraio 1942, n.
194:
a) la
formulazione e l'elaborazione di piani tecnici per la costituzione, la
trasformazione, il riassetto, la liquidazione di
imprese ed enti di assicurazione sulla vita e danni, di capitalizzazione
e di previdenza;
b) i metodi di organizzazione di uffici statistico-attuariali degli enti e delle imprese di cui alla
lettera a);
c) il calcolo ed il processo valutativo delle basi tecniche,
delle riserve tecniche, delle strutture tariffarie e contributive per
l'operatività tecnico-gestionale di imprese ed enti di cui alla lettera
a);
d) l'analisi dei rischi puri di impresa e dei rischi finanziari connessi
con l'esercizio di attività assicurative e previdenziali, con configurazione dei
relativi piani strategici di controllo e di copertura;
e) l'analisi e la
revisione attuariale di bilanci e portafogli assicurativi, di bilanci tecnici di
fondi pensioni, relativi reporting e
certificazioni;
f) la progettazione tecnico-attuariale di tariffe
assicurative vita e danni e di fondi pensione; la progettazione di prodotti
finanziari, lo sviluppo di software applicativo;
g) le altre prestazioni che
implicano calcoli, revisioni, rilevazioni ed elaborazioni tecniche d'indole
matematico-attuariale, inerenti la previdenza, le assicurazioni, ovvero
operazioni di carattere finanziario.
2. Sono
inoltre di competenza degli iscritti alla sezione A le
attività professionali previste dalle disposizioni di cui alla legge 20 marzo
1975, n. 70, ed ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e n. 175, e 26
maggio 1997, n. 173, nei limiti stabiliti dalle norme
stesse.
3. Formano
oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e
per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e
attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le
seguenti attività professionali, individuate dall'articolo 3 della legge 9
febbraio 1942, n. 194:
a) la
gestione delle procedure di controllo e di validazione
dei dati di portafogli di rischi, propri dei sistemi assicurativi privati e
sociali, delle strutture e dei mercati finanziari;
b) la gestione operativa
dell'offerta di servizi finanziari, assicurativi e previdenziali da parte di imprese assicuratrici, istituti di credito, società di
intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio ed altre
istituzioni operanti nel campo della finanza e della previdenza;
c) le
quantificazioni standard preordinate alla selezione delle varie forme
assicurative, di fondi di pensione, di prodotti finanziari, e al calcolo delle
riserve matematiche e dei piani di tariffe e di contribuzioni concernenti le
assicurazioni sulla vita e la previdenza sociale;
d) l'elaborazione dei piani
di ammortamento per prestiti a lunga scadenza e simili in quanto comportino
rilevazioni e accertamenti di specifica indole matematico-finanziaria-attuariale;
e)i calcoli e i
progetti occorrenti per la valutazione di nude proprietà e di
usufrutti.
Art.
27
(Esami di
Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative
prove)
1.
L'iscrizione nella sezione A è subordinata al
superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di
Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti
classi:
a) Classe 19/S -
Finanza;
b) Classe 90/S - Statistica demografica e sociale;
c) Classe 91/S
- Statistica economica, finanziaria e attuariale;
d)Classe 92/S - Statistica
per la ricerca sperimentale.
3. L'esame
di Stato è articolato nelle seguenti prove:
a)una prima
prova scritta, di carattere generale, concernente gli strumenti probabilistici,
statistici e della finanza matematica, di impiego in
ambito assicurativo, finanziario e previdenziale;
b)una seconda prova scritta
su temi tecnico-attuariali e matematico-finanziari delle assicurazioni vita,
danni e della previdenza;
c) una prova pratica, consistente nella
elaborazione di un progetto tecnico-attuariale, o di analisi valutativa di un
caso aziendale, nell'ambito delle tematiche tecnico-attuariali delle imprese
d'assicurazioni e degli Enti di previdenza;
d) una prova orale su argomenti
della tecnica attuariale e della finanza matematica nel campo delle
assicurazioni e della previdenza, rivolta in particolare a verificare la cultura
professionale del candidato, la sua capacità operativa di sintesi e di
comunicazione, nonché la conoscenza delle regole applicative, delle linee guida
e dei codici deontologici di settore, della legislazione
professionale.
4. Gli
iscritti nella Sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'iscrizione
nella Sezione A sono esentati dalla prima prova
scritta.
Art.
28
(Esami di
Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative
prove)
1.
L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di
apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è
richiesto il possesso della laurea nella classe n. 37 - Scienze
statistiche.
3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti
prove:
a) una prima
prova scritta, di carattere generale, concernente le metodologie quantitative di
base impiegate nell'ambito delle tematiche assicurativo-previdenziali e finanziarie;
b) una seconda
prova scritta concernente l'analisi e la selezione di prodotti di natura
assicurativa, previdenziale e finanziaria;
c) una prova pratica,
sull'approccio tecnico-statistico o di trattamento informatico di basi di dati,
relativamente a problemi assicurativi, finanziari e previdenziali;
d) una
prova orale basata sulla discussione di argomenti attinenti l'offerta e la
gestione tecnica dei servizi finanziari, assicurativi e previdenziali, rivolta
in particolare a verificare le conoscenze teorico-pratiche e la capacità di
comunicazione del candidato, nonché la conoscenza della legislazione e
deontologia professionale.
Art.
29
(Norme
finali e transitorie)
1. Gli
attuali appartenenti all'ordine degli attuari vengono iscritti nella sezione A dell'albo degli attuari.
2. Coloro i quali sono in possesso
dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente
regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli attuari.
3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione
professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della di entrata in
vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo
degli attuari.
CAPO
V
PROFESSIONE DI
BIOLOGO
Art.
30
(Sezioni
e titoli professionali)
1. Nell'albo
professionale dell'ordine dei biologi sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta
il titolo professionale di biologo.
3. Agli iscritti nella sezione B spetta
il titolo professionale di biologo iunior.
4.
L'iscrizione all'albo professionale dei biologi è accompagnata, rispettivamente,
dalle dizioni: "Sezione dei biologi", "Sezione dei biologi iuniores".
Art.
31
(Attività
professionali)
1. Formano
oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e
per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e
attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa,
oltre alle attività indicate nel comma 2, in particolare le attività che
implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali,
quali:
a) controllo
e studi di attività, sterilità, innocuità di
insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, vitamine, ormoni, enzimi, sieri,
vaccini, medicamenti in genere, radioisotopi;
b)analisi biologiche (urine,
essudati, escrementi, sangue), sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche e
genetiche;
c) analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque
potabili e minerali e valutazione dei parametri ambientali (acqua, aria, suolo)
in funzione della valutazione dell'integrità degli ecosistemi naturali;
d)
identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo, degli
animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle derrate
alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico; indicazione dei
relativi mezzi di lotta;
e) identificazioni e controlli di merci di origine
biologica;
f) progettazione, direzione lavori e collaudo di impianti
relativamente agli aspetti biologici;
g) classificazione e biologia degli
animali e delle piante;
h) problemi di genetica dell'uomo, degli animali e
delle piante e valutazione dei loro bisogni nutritivi ed
energetici;
i)valutazione di impatto ambientale, relativamente agli aspetti
biologici.
2. Formano
oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e
per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e
attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le
attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali l'esecuzione
con autonomia tecnico professionale di:
a) procedure
analitico-strumentali connesse alle indagini
biologiche;
b) procedure tecnico-analitiche in ambito biotecnologico, biomolecolare,
biomedico anche finalizzate
ad attività di ricerca;
c) procedure tecnico-analitiche e di controllo in
ambito ambientale e di igiene delle acque, dell'aria, del suolo e degli
alimenti;
d) procedure tecnico-analitiche in ambito chimico-fisico, biochimico, microbiologico, tossicologico,
farmacologico e di genetica;
e)procedure di
controllo di qualità.
3. Sono
fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalla
normativa vigente per lo svolgimento delle attività professionali di cui ai
commi 1 e 2 da parte dei biologi dipendenti dalle aziende del Servizio sanitario
nazionale.
Art.
32
(Esami di
Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative
prove)
1.
L'iscrizione nella sezione A è subordinata al
superamento di apposito esame di Stato.
2. Per
l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea
specialistica in una delle seguenti classi:
a) Classe 6/S -
Biologia;
b) Classe 7/S - Biotecnologie agrarie;
c) Classe 8/S -
Biotecnologie industriali;
d) Classe 9/S - Biotecnologie mediche,
veterinarie, e farmaceutiche;
e) Classe 82/S - Scienze e tecnologie per
l'ambiente e il territorio;
f) Classe 69/S - Scienze della nutrizione
umana.
3. L'esame
di Stato è articolato nelle seguenti prove:
a) una prima
prova scritta in ambito biofisico, biochimico, biomolecolare, biotecnologico,
biomatematico e biostatistico, biomorfologico,
clinico biologico, ambientale, microbiologico;
b) una seconda prova scritta
nelle materie relative a igiene, management e
legislazione professionale, certificazione e gestione della qualità;
c) una
prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e
deontologia professionale;
d) una prova pratica consistente in valutazioni
epidemiologiche e statistiche, utilizzo di strumenti per la gestione e
valutazione della qualità, valutazione dei risultati sperimentali ed esempi di
finalizzazione di esiti.
4. Gli
iscritti nella Sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione
alla Sezione A sono esentati dalla seconda prova
scritta e dalla prova pratica.
Art.
33
(Esami di
Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative
prove)
1.
L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di
apposito esame di Stato.
2,. Per
l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una
delle seguenti classi:
a) Classe 12 -
Scienze biologiche;
b) Classe 1 - Biotecnologie;
c) Classe 27 - Scienze e
tecnologie per l'ambiente e la natura.
3. L'esame
di Stato è articolato nelle seguenti prove:
a) una prima
prova scritta in ambito biofisico, biochimico, biomolecolare, biomatematico e
statistico;
b) una seconda prova scritta in ambito biomorfologico, ambientale, microbiologico,
merceologico;
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed
in legislazione e deontologia professionale;
d) una prova pratica consistente
nella soluzione di problemi o casi coerenti con i diversi ambiti disciplinari e
nella esecuzione diretta o con mezzi informatici di
esperimenti relativi agli ambiti disciplinari di
competenza.
Art.
34
(Norme
finali e transitorie)
1. Gli
attuali appartenenti all'ordine dei biologi sono iscritti nella sezione A
dell'albo dei biologi.
2. Coloro i
quali sono in possesso dell'abilitazione professionale
alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella
sezione A dell'albo dei biologi.
3. Coloro i
quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di
esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente
regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei
biologi.
CAPO
VII
PROFESSIONE DI
CHIMICO
Art.
35
(Sezioni
e titoli professionali)
1. Nell'albo
professionale dell'ordine dei chimici sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. Agli
iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale
di chimico.3. Agli iscritti nella sezione B spetta il
titolo professionale di chimico iunior.
4.
L'iscrizione all'albo professionale dei chimici è accompagnata, rispettivamente,
dalle dizioni: "Sezione dei chimici", "Sezione dei chimici iuniores".
Art.
36
(Attività
professionali)
1. Formano
oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e
per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e
attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa,
oltre alle attività indicate nel comma 2, in particolare le attività che
implicano l'uso di metodologie innovative o sperimentali,
quali:
a) analisi
chimiche con qualunque metodo e a qualunque scopo destinate, su sostanze o
materiali di qualsiasi provenienza anche con metodi innovativi e loro validazione. Relative certificazioni, pareri, giudizi o
classificazioni;
b) direzione di laboratori chimici la cui attività consista
anche nelle analisi chimiche di cui alla lett. a);
c)studio e messa a punto
di processi chimici;
d) progettazione e realizzazione di laboratori chimici e
di impianti chimici industriali, compresi gli impianti
pilota, per la lavorazione di prodotti alimentari, di depurazione, di
smaltimento rifiuti, antinquinamento; compilazione dei progetti, preventivi,
direzione dei lavori, avviamento, consegne, collaudo;
e) verifiche di
pericolosità o non pericolosità di sostanze chimiche infiammabili, nocive,
corrosive, irritanti, tossiche contenute o presenti in recipienti, reattori,
contenitori adibiti a trasporto, magazzini di deposito, reparti di produzione e
in qualsiasi ambiente di vita e di lavoro.
2. Formano
oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e
per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e
attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le
attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate,
quali:
a) analisi
chimiche di ogni specie (ossia le analisi rivolte alla
determinazione della composizione qualitativa o quantitativa della materia,
quale che sia il metodo di indagine usato), eseguite secondo procedure
standardizzate da indicare nel certificato (metodi ufficiali o standard
riconosciuti e pubblicati);
b)direzione di laboratori chimici la cui attività
consiste nelle analisi chimiche di cui alla lettera a);
c) consulenze e
pareri in materia di chimica pura ed applicata; interventi sulla produzione di
attività industriali chimiche e merceologiche;
d) inventari e consegne di
impianti industriali per gli aspetti chimici, impianti pilota, laboratori
chimici, prodotti lavorati, prodotti semilavorati e merci in genere;
e)
consulenze per l'implementazione o il miglioramento di sistemi di qualità
aziendali per gli aspetti chimici nonchè il
conseguimento di certificazioni o dichiarazioni di conformità; giudizi sulla
qualità di merci o prodotti e interventi allo scopo di migliorare la qualità o
eliminarne i difetti;
f) assunzione della responsabilità tecnica di impianti
di produzione, di depurazione, di smaltimento rifiuti, utilizzo di gas tossici,
ecc; trattamenti di demetallizzazione dei vini con
ferrocianuro di potassio secondo quanto previsto dal
decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste di concerto con il Ministro
della sanità del 5 settembre 1967, n. 354 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
236 del 1967;
g) consulenze e pareri in materia di prevenzione incendi;
conseguimento delle certificazioni ed autorizzazioni di cui alla legge 7
dicembre 1984, n. 818 e decreto ministeriale 25 marzo 1985 pubblicato nel s.o. alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985;
h)
verifica di impianti ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46;
i) consulenze
in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, relativamente agli aspetti chimici;
assunzione di responsabilità quale responsabile della sicurezza di sensi del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
l) misure ed analisi di rumore
ed inquinamento elettromagnetico;
m) accertamenti e verifiche su navi
relativamente agli aspetti chimici; rilascio del certificato di non pericolosità
per le navi;
n) indagini e analisi chimiche relative alla conservazione dei
beni culturali e ambientali.
Art.
37
(Esami di
Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative
prove)
1.
L'iscrizione nella sezione A è subordinata al
superamento di apposito esame di Stato.
2. Per
l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea
specialistica in una delle seguenti classi:
a) Classe 62/S -
Scienze Chimiche;
b) Classe 81/S - Scienze e Tecnologie della Chimica
industriale;
c) Classe 14/S - Farmacia e Farmacia
Industriale.
3. L'esame
di Stato è articolato nelle seguenti prove:
a) una prova scritta
vertente su argomenti di chimica applicata;
b) una seconda prova scritta
vertente su argomenti di chimica industriale o farmaceutica a scelta del
candidato;
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in
legislazione e deontologia professionale;
d) una prova pratica consistente in
analisi chimiche.
Art.
38
(Esami di
Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove)
1.
L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di
apposito esame di Stato.
2. Per
l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una
delle seguenti classi:
a) Classe 21 -
Scienze e Tecnologie chimiche;
b) Classe 24 - Scienze e Tecnologie
farmaceutiche.
3. L'esame
di Stato è articolato nelle seguenti prove:
a)una prova scritta
vertente su argomenti di chimica applicata;
b) una seconda prova scritta
vertente su argomenti di chimica industriale o farmaceutica a scelta del
candidato;
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in
legislazione e deontologia professionale;
d)una prova pratica consistente in
analisi chimiche.
Art.
39
(Norme
finali e transitorie)
1. Gli
attuali appartenenti all'ordine dei chimici sono iscritti nella sezione A
dell'albo dei chimici.
2. Coloro i
quali sono in possesso dell'abilitazione professionale
alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella
sezione A dell'albo dei chimici.
3. Coloro i
quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di
esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente
regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei
chimici.
CAPO
VIII
PROFESSIONE DI
GEOLOGO
Art.
40
(Sezioni
e titoli professionali)
1. Nell'albo
professionale dell'ordine dei geologi sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. Agli
iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale
di geologo.
3. Agli
iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di geologo iunior.
4.
L'iscrizione all'albo dei geologi è accompagnata dalle dizioni: "Sezione dei
geologi", "Sezione dei geologi iuniores".
Art.
41
(Attività
professionali)
1. Formano
oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e
per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e
attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa,
oltre alle attività indicate nel comma 2, in particolare le attività implicanti
assunzioni di responsabilità di programmazione e di progettazione degli
interventi geologici e di coordinamento tecnico-gestionale, nonché le competenze
in materia di analisi, gestione, sintesi ed elaborazione dei dati relativi alle
seguenti attività, anche mediante l'uso di metodologie innovative o
sperimentali:
a) il rilevamento e la elaborazione di cartografie geologiche,
tematiche, specialistiche e derivate, il telerilevamento, con particolare riferimento alle
problematiche geologiche e ambientali, anche rappresentate a mezzo "Geographic Information System"
(GIS);
b) l'individuazione e la valutazione delle pericolosità geologiche e
ambientali; l'analisi, prevenzione e mitigazione dei rischi geologici e
ambientali con relativa redazione degli strumenti cartografici specifici, la
programmazione e progettazione degli interventi geologici strutturali e non
strutturali, compreso l'eventuale relativo coordinamento di strutture tecnico
gestionali;
c) le indagini geognostiche e
l'esplorazione del sottosuolo anche con metodi geofisici; le indagini e
consulenze geologiche ai fini della relazione geologica per le opere di
ingegneria civile mediante la costruzione del modello geologico-tecnico; la programmazione e progettazione degli
interventi geologici e la direzione dei lavori relativi, finalizzati alla
redazione della relazione geologica;
d) il reperimento, la valutazione e
gestione delle georisorse, comprese quelle idriche, e
dei geomateriali d'interesse industriale e commerciale
compresa la relativa programmazione, progettazione e direzione dei lavori;
l'analisi, la gestione e il recupero dei siti estrattivi dimessi;
e) le
indagini e la relazione geotecnica;
f)la valutazione e prevenzione del
degrado dei beni culturali ed ambientali per gli aspetti geologici, e le
attività geologiche relative alla loro conservazione;
g) la geologia
applicata alla pianificazione per la valutazione e per la riduzione dei rischi
geoambientali compreso quello sismico, con le relative
procedure di qualificazione e valutazione; l'analisi e la modellazione dei
sistemi relativi ai processi geoambientali e la
costruzione degli strumenti geologici per la pianificazione territoriale e
urbanistica ambientale delle georisorse e le relative
misure di salvaguardia, nonché per la tutela, la gestione e il recupero delle
risorse ambientali; la gestione dei predetti strumenti di pianificazione. programmazione e progettazione degli interventi geologici e
il coordinamento di strutture tecnico-gestionali;
h) gli studi d'impatto
ambientali per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e per la Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) limitatamente agli aspetti geologici;
i) i
rilievi geodetici, topografici, oceanografici ed atmosferici, ivi compresi i
rilievi ed i parametri meteoclimatici caratterizzanti
e la dinamica dei litorali; il Telerilevamento e i
Sistemi Informativi Territoriali (SIT);
l) le analisi, la caratterizzazione
fisicomeccanica e la certificazione dei materiali
geologici;
m) le indagini geopedologiche e le
relative elaborazioni finalizzate a valutazioni di uso del territorio;
n) le
analisi geologiche, idrogeologiche, geochimiche delle
componenti ambientali relative alla esposizione e vulnerabilità a fattori
inquinanti e ai rischi conseguenti; l'individuazione e la definizione degli
interventi di mitigazione dei rischi;
o) il coordinamento della sicurezza nei
cantieri temporanei e mobili limitatamente agli aspetti geologici;
p) la
funzione di Direttore responsabile in tutte le attività estrattive a cielo
aperto, in sotterraneo, in mare;
q) le indagini e ricerche paleontologiche,
petrografiche, mineralogiche, sedimentologiche, geopedologiche,
geotecniche e geochimiche;
r) la funzione di
Direttore e Garante di laboratori geotecnici;
s) le
attività di ricerca.
2. Formano
oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e
per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e
attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le
attività di acquisizione e rappresentazione dei dati di campagna e di
laboratorio, con metodi diretti e indiretti, quali:
a) il
rilevamento e la redazione di cartografie geologiche e tematiche di base anche rappresentate a mezzo "Geographic Information System"
(GIS);
b) il rilevamento degli elementi che concorrono alla individuazione
della pericolosità geologica e ambientale ai fini della mitigazione dei rischi,
compreso l'eventuale relativo coordinamento di strutture tecnico
gestionali;
c) le indagini geognostiche e
l'esplorazione del sottosuolo anche con metodi geofisici finalizzate alla
redazione della relazione tecnico geologica;
d) il reperimento e la
valutazione delle georisorse comprese quelle
idriche;
e) la valutazione e prevenzione del degrado dei beni culturali ed
ambientali limitatamente agli aspetti geologici;
f) i rilevamenti geologico-tecnici finalizzati alla predisposizione degli
strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale;
g) gli studi
d'impatto ambientale per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) limitatamente
agli aspetti geologici;
h) i rilievi geodetici, topografici, oceanografici ed
atmosferici, ivi compresi i rilievi ed i parametri meteoclimatici caratterizzanti e la dinamica dei
litorali;
i) le analisi dei materiali geologici;
l) le esecuzioni di
indagini geopedologiche e la relativa rappresentazione
cartografica;
m) la funzione di Direttore responsabile nelle attività
estrattive con ridotto numero di addetti;
n) le indagini e ricerche
paleontologiche, petrografiche, mineralogiche, sedimentologiche, geopedologiche,
geotecniche.
Art.
42
(Esami di
Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative
prove)
1.
L'iscrizione nella sezione A è subordinata al
superamento di apposito esame di Stato.
2. Per
l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea
specialistica in una delle seguenti classi:
a) Classe 82/S -
Scienze e tecnologie per l'ambiente e territorio;
b) Classe 85/S - Scienze
geofisiche;
c) Classe 86/S - Scienze geologiche.
3. L'esame
di Stato è articolato nelle seguenti prove:
a) una prova
scritta concernente gli aspetti teorici delle seguenti materie: geografia
fisica, geomorfologia, geologia applicata, georisorse
minerarie e applicazioni mineralogiche-petrografiche
per l'ambiente e i beni culturali, geofisica applicata,
geotecnica, tecnica e pianificazione urbanistica, idraulica agraria e
sistemazioni idraulico forestali, ingegneria e sicurezza degli scavi, diritto
amministrativo;
b) una seconda prova scritta concernente gli aspetti
applicativi delle materie di cui alla lettera a);
c)una prova orale nelle
materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia
professionale;
d) una prova pratica, avente ad oggetto le materie di cui alla
lettera a), nonché la geologia stratigrafica e sedimentologia, e la geologia strutturale, con particolare
riguardo alla lettura, interpretazione ed elaborazione di carte e sezioni
geologiche.
Art.
43
(Esami di
Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative
prove)
1.
L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di
apposito esame di Stato.
2. Per
l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della
laurea nella classe 16 - scienze della terra.
3. L'esame
di Stato è articolato nelle seguenti prove:
a)una prova
scritta concernente gli aspetti tecnici delle seguenti materie: geografia
fisica, geomorfologia, geologia applicata, georisorse
minerarie e applicazioni mineralogiche-petrografiche
per l'ambiente e i beni culturali, geofisica applicata,
oceanografia e fisica dell'atmosfera, topografia e cartografia, chimica
dell'ambiente e dei beni culturali, pedologia;
b)una seconda prova scritta
concernente gli aspetti applicativi delle materie di cui alla lettera
a);
c)una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in
legislazione e deontologia professionale;
d) una prova pratica avente ad
oggetto le materie di cui alla lettera a).
4. Gli
iscritti nella Sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione
alla Sezione A sono esentati dalla prova pratica,
nonché dalla seconda prova scritta.
Art.
44
(Norme
finali e transitorie)
1. Gli
attuali appartenenti all'ordine dei geologi sono iscritti nella sezione A
dell'albo geologi.
2. Coloro i
quali sono in possesso dell'abilitazione professionale
alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella
sezione A dell'albo dei geologi.
3. Coloro i
quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di
esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente
regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei
geologi.
CAPO
IX
PROFESSIONE DI
INGEGNERE
Art.
45
(Sezioni
e titoli professionali)
1. Nell'albo
professionale dell'ordine degli ingegneri sono istituite la sezione A e la sezione B. Ciascuna sezione è ripartita nei seguenti
settori:
a) civile e
ambientale;
b)
industriale;
c)dell'informazione.
2. Agli
iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli
professionali:
a) agli
iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di
ingegnere civile e ambientale;
b) agli iscritti al settore
industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale;
c) agli iscritti al
settore dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere
dell'informazione.
3. Agli
iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli
professionali:
a) agli
iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di
ingegnere civile e ambientale iunior;
b)
agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale
iunior;
c) agli iscritti al settore
dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere dell'informazione iunior.
4. L'iscrizione all'albo professionale degli ingegneri è accompagnata
dalle dizioni: "Sezione degli ingegneri - settore civile e ambientale"; "Sezione
degli ingegneri - settore industriale"; "Sezione degli ingegneri - settore
dell'informazione"; "Sezione degli ingegneri iuniores
- settore civile e ambientale"; "Sezione degli ingegneri iuniores - settore industriale"; "Sezione degli ingegneri
iuniores - settore
dell'informazione".
Art.
46
(Attività
professionali)
1. Le
attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere sono così ripartite tra i settori di cui
all'articolo 45, comma 1:
a) per il
settore "ingegneria civile e ambientale": la pianificazione, la progettazione,
lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la
valutazione di impatto ambientale di opere edili e
strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa
del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di
sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio;
b) per il settore
"ingegneria industriale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la
direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto
ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione,
trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi
industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e
per la terapia medico-chirurgica;
c) per il settore
"ingegneria dell'informazione": la pianificazione, la progettazione, lo
sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e
sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed
elaborazione delle informazioni.
2. Ferme
restando le riserve e le attribuzioni già stabilite
dalla vigente normativa e oltre alle attività indicate nel comma 3, formano in
particolare oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A,
ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, le attività,
ripartite tra i tre settori come previsto dal comma 1, che implicano l'uso di
metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione
lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o
innovativi.
3. Restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite
dalla vigente normativa, formano oggetto dell'attività professionale degli
iscritti alla sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma
2:
a) per il
settore "ingegneria civile e ambientale":
1) le
attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla
collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e
collaudo di opere edilizie comprese le opere
pubbliche;
2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la
contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso
di metodologie standardizzate;
3)i rilievi diretti e strumentali
sull'edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque
natura;
b) per il
settore "ingegneria industriale":
1) le
attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla
collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e
collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche;
2) i rilievi
diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti
macchine e impianti;
3) le attività che implicano l'uso di metodologie
standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli
organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di
sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva;
c) per il
settore "ingegneria dell'informazione":
1) le
attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla
collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e
collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di
automazioni e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle
informazioni;
2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici
afferenti impianti e sistemi elettronici;
3) le attività che implicano l'uso
di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e
collaudo di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici, di
automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni,
nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o
ripetitiva.
Art.
47
(Esami di
Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative
prove)
1.
L'iscrizione nella sezione A è subordinata al
superamento di apposito esame di Stato.
2. Per
l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea
specialistica in una delle seguenti classi:
a) per il
settore civile e ambientale:
1) Classe
4/S - Architettura e ingegneria edile - corso di laurea corrispondente alla
Direttiva 85/384/CEE ;
2) Classe 28/S - Ingegneria
civile;
3) Classe 38/S - Ingegneria per l'ambiente e per il
territorio;
b) per il
settore industriale:
1) Classe
25/S - Ingegneria aerospaziale e astronautica;
2) Classe 26/S - Ingegneria
biomedica;
3) Classe 27/S - Ingegneria
chimica;
4) Classe 29/S - Ingegneria dell'automazione;
5) Classe 31/S -
Ingegneria elettrica;
6) Classe 33/S - Ingegneria energetica e
nucleare;
7) Classe 34/S - Ingegneria gestionale;
8) Classe 36/S - Ingegneria meccanica;
9)
Classe 37/S - Ingegneria navale;
10) Classe 61/S - Scienza e ingegneria dei
materiali;
c) per il
settore dell'informazione:
1) Classe
23/S - Informatica;
2) Classe 26/S - Ingegneria biomedica;
3) Classe 29/S - Ingegneria
dell'automazione;
4) Classe 30/S - Ingegneria delle telecomunicazioni;
5)
Classe 32/S - Ingegneria elettronica;
6) Classe 34/S - Ingegneria gestionale;
7) Classe 35/S - Ingegneria
informatica.
3. L'esame
di Stato è articolato nelle seguenti prove:
a) una prova
scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
b) una seconda prova
scritta nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al
percorso formativo specifico;
c)una prova orale nelle materie oggetto delle
prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
d)una prova
pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti la classe di laurea
corrispondente al percorso formativo specifico.
4. Gli
iscritti nella Sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione
alla Sezione A sono esentati dalla seconda prova
scritta, purchè il settore di provenienza coincida con
quello per il quale è richiesta l'iscrizione.
5. Per gli
iscritti ad un settore che richiedono l'iscrizione ad
altro settore della stessa sezione l'esame di Stato è articolato nelle seguenti
prove:
a) una prova
scritta nelle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
b) una prova pratica di
progettazione nelle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta
l'iscrizione.
Art.
48
(Esami di
Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative
prove)
1.
L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di
apposito esame di Stato.
2. Per
l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una
delle seguenti classi:
a) per il
settore civile e ambientale:
1) Classe 4 - Scienze
dell'architettura e dell'ingegneria edile;
2) Classe 8 - Ingegneria civile e
ambientale;
b)per il
settore industriale:
1)Classe 10
- Ingegneria industriale;
c) per il
settore dell'informazione:
1) Classe 9 -
Ingegneria dell'informazione;
2) Classe 26- Scienze e tecnologie
informatiche.
3. L'esame
di Stato è articolato nelle seguenti prove:
a) una prova
scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
b) una seconda prova
scritta nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del
candidato, caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso
formativo specifico;
c)una prova orale nelle materie oggetto delle prove
scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
d)una prova pratica
di progettazione nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a
scelta del candidato, caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al
percorso formativo specifico.
4. Per gli
iscritti ad un settore che richiedono l'iscrizione ad
un altro settore della stessa sezione l'esame di Stato è articolato nelle
seguenti prove:
a) una prova
scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
b) una prova pratica di
progettazione in materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta
l'iscrizione.
Art.
49
(Norme
finali e transitorie)
1. Gli
attuali appartenenti all'ordine degli ingegneri vengono
iscritti nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei
settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.
2. Coloro i
quali sono in possesso dell'abilitazione professionale
alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella
sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il
quale ciascuno di essi dichiara di optare.
3. Coloro i
quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di
esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente
regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché
nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di
optare.
CAPO
X
PROFESSIONE DI
PSICOLOGO
Art.
50
(Sezioni
e titoli professionali)
1. Nell'albo
professionale dell'ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. Agli
iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale
di psicologo.
3. Agli
iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di psicologo iunior.
4.
L'iscrizione all'albo professionale degli psicologi è accompagnata
rispettivamente dalle dizioni: "Sezione degli psicologi", "Sezione degli
psicologi iuniores". Nella sezione degli psicologi
iuniores viene annotata la
specifica attività professionale dell'iscritto in coerenza con il percorso
formativo, con riferimento alle specifiche figure professionali, individuate con
decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
come previsto all'articolo 52, comma 1.
5. Qualora gli iscritti nella sezione
A abbiano conseguito la specializzazione in psicoterapia, l'esercizio
dell'attività di psicoterapeuta è annotata nell'Albo, come previsto dalla legge
18 febbraio 1989, n. 56.
Art.
51
(Attività
professionali)
1. Formano
oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e
per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e
attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa,
oltre alle attività indicate nel comma 2, le attività che implicano l'uso di
metodologie innovative o sperimentali, quali:
a) l'uso di
strumenti conoscitivi e di intervento per la
prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione, riabilitazione e di
sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi
sociali e alle comunità;
b) le attività di sperimentazione, ricerca e
didattica in tale ambito;
c) il coordinamento e la supervisione dell'attività
degli psicologi iuniores.
2. Formano
oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e
per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e
attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le
attività di natura tecnico-operativa in campo psicologico nei riguardi di
persone, gruppi, organismi sociali e comunità, da svolgere alle dipendenze di
soggetti pubblici e privati e di organizzazioni del terzo settore o come libero
professionista. In particolare lo psicologo iunior:
a) partecipa
alla programmazione e alla verifica di interventi
psicologici e psico-sociali;
b) realizza interventi
psico-educativi volti a promuovere il pieno sviluppo
di potenzialità di crescita personale, di inserimento e di partecipazione
sociale;
c) utilizza il colloquio, le interviste, l'osservazione, i test
psicologici e altri strumenti di analisi, ai fini della valutazione del
comportamento, della personalità, dei processi cognitivi e di interazione
sociale, delle opinioni e degli atteggiamenti, dell'idoneità psicologica a
specifici compiti e condizioni;
d) utilizza con persone disabili strumenti
psicologici per sviluppare o recuperare competenze funzionali di tipo cognitivo,
pratico, emotivo e relazionale, per arrestare la regressione funzionale in caso
di malattie croniche, per reperire formule facilitanti alternative;
e)
utilizza strumenti psicologici per l'orientamento scolastico-professionale, la gestione e lo sviluppo delle
risorse umane;
f) utilizza strumenti psicologici ed ergonomici per rendere piu'
efficace e sicuro l'operare con strumenti, il comportamento lavorativo e nel
traffico, per realizzare interventi preventivi e ormativi sulle tematiche della sicurezza con individui,
gruppi e comunità, per modificare e migliorare il comportamento in situazione di
persone o gruppi a rischio;
g) cura la raccolta, il caricamento e
l'elaborazione statistica di dati psicologici ai fini di
ricerca.
Art.
52
(Esami di
Stato per l'iscrizione nella sezione A)
1.
L'iscrizione nella sezione A è subordinata al
superamento di apposito esame di Stato.
2. Per
l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea
specialistica nella classe 58/S - Psicologia, oltre a
un tirocinio della durata di un anno.
3. L'esame
di Stato è articolato nelle seguenti prove:
a) una prima
prova scritta sui seguenti argomenti: aspetti teorici e applicativi avanzati
della psicologia; progettazione di interventi complessi
su casi individuali, in ambito sociale o di grandi organizzazioni, con
riferimento alle problematiche della valutazione e dello sviluppo delle
potenzialità personali;
b) una seconda prova scritta sui seguenti argomenti:
progettazione di interventi complessi con riferimento alle problematiche della
valutazione dello sviluppo delle potenzialità dei gruppi, della prevenzione del
disagio psicologico, dell'assistenza e del sostegno psicologico, della
riabilitazione e della promozione della salute psicologica;
c)una prova
scritta applicativa, concernente la discussione di un caso relativo ad un
progetto di intervento su individui ovvero in strutture complesse;
d) una
prova orale sugli argomenti della prova scritta e su questioni teorico-pratiche
relative all'attività svolta durante il tirocinio professionale, nonché su
aspetti di legislazione e deontologia professionale.
Art.
53
(Esami di
Stato per l'iscrizione alla sezione B)
1.
L'iscrizione alla sezione B è subordinata al superamento di
apposito esame di Stato.
2. Per
l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea nella
classe 34 - Scienze e tecniche psicologiche, ltre
a un tirocinio della durata di sei
mesi.
3. L'esame
di Stato è articolato nelle seguenti prove:
a)una prova
scritta vertente sulla conoscenza di base delle discipline psicologiche e dei
metodi di indagine e di intervento;
b) una seconda
prova scritta vertente su discipline e metodi caratterizzanti il settore;
c)
una prova pratica in tema di definizione e articolazione dello specifico
intervento professionale all'interno di un progetto proposto dalla
commissione;
d) una prova orale consistente nella discussione delle prove
scritte e della prova pratica, e nella esposizione dell'attività svolta durante
il praticantato, nonché su aspetti di legislazione e deontologia
professionale.
4.
L'iscrizione nella sezione B avviene con l'annotazione della specifica attività
professionale, in coerenza con il percorso formativo, con riferimento alle
specifiche figure professionali individuate con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta dell'ordine, sentita la conferenza dei presidi
delle facoltà di psicologia, ferma restando comunque la facoltà di esercitare
una qualsiasi delle attività di cui all'articolo 51, comma
2.
Art.
54
(Norme
finali e transitorie)
1. Al fine
di assicurare l'elezione di rappresentanti iscritti a
entrambe le sezioni dell'Albo, fino alle elezioni dei rappresentanti delle due
sezioni, e comunque non oltre il mese di febbraio 2003, sono prorogati i
consigli provinciali, regionali e nazionale nella composizione vigente alla data
di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Gli
attuali appartenenti all'ordine degli psicologi sono iscritti nella sezione A
dell'albo degli psicologi.
3. Coloro i
quali sono in possesso dell'abilitazione professionale
alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella
sezione A dell'albo degli psicologi.
4. Coloro i
quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di
esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente
regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli
psicologi.
CAPO
XI
Art.
55
(Professioni
di agrotecnico, geometra,
perito agrario, perito industriale)
1. Agli
esami di stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale,
oltre che con i titoli e tirocini previsti dalla normativa vigente e dalla
attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, si accede con la laurea
comprensiva di un tirocinio di sei mesi. Restano ferme le attività professionali
riservate o consentite e le prove attualmente previste
per l'esame di Stato.
2. Le classi
di laurea che danno titolo all'accesso sono le seguenti:
a) per la
professione di agrotecnico:
classi 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40;
b) per la professione di geometra: classi 4,
7, 8;
c) per la professione di perito agrario : classi 1, 7, 8, 17, 20, 27,
40;
d) per la professione di perito industriale, relativamente all'accesso
alle sezioni attualmente presenti nell'albo: le classi 4, 7, 8 (sezione
edilizia); la classe 9 (sezione elettronica e telecomunicazioni); la classe 10
(sezioni: elettronica ed automazione; costruzioni aeronautiche; cronometria;
industria cartaria; industrie cerealicole; industria navalmeccanica; industria
ottica; materie plastiche; meccanica; metallurgia; tessile con specializzazione
produzione dei tessili; tessile con specializzazione confezione industriale;
termotecnica); la classe 16 (sezione: industrie minerarie); la classe 20
(sezione tecnologie alimentari); la classe 21 (sezioni: chimica conciaria;
chimico; chimica nucleare; industria tintoria); la classe 23 (sezioni: arti
fotografiche; arti grafiche); la classe 25 (sezioni: energia nucleare; fisica
industriale); la classe 26 (sezione informatica) e la classe 42 (sezione disegno
di tessuti).
3. Possono,
altresì, partecipare agli esami di Stato per le predette professioni coloro
i quali, in possesso dello specifico diploma richiesto
dalla normativa per l'iscrizione nei rispettivi albi, abbiano frequentato con
esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, a norma del
decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436, recante
norme di attuazione dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della
durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi
coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo cui si chiede
di accedere.
4. Agli
iscritti con il titolo di laurea di cui al comma 2 spetta il titolo
professionale rispettivamente di agrotecnico laureato, geometra laureato, perito agrario
laureato, perito industriale laureato.
TABELLA A (prevista
dall'art. 8, comma 3)
|
ALBO
PROFESSIONALE |
DIPLOMI
UNIVERSITARI |
|
Dottore agronomo e dottore
forestale |
Biotecnologie
agro-industriali |
|
Agrotecnico |
Biotecnologie
agro-industriali |
|
Architetto |
|
|
Assistente
sociale |
Servizio
sociale |
|
Attuario |
Moneta e finanza |
|
Biologo |
Analisi chimico-biologiche |
|
Chimico |
Analisi chimico-biologiche |
|
Geologo |
Geologia |
|
Geometra |
Edilizia |
|
Ingegnere |
Economia e ingegneria della
qualitàEdilizia |
|
Perito
agrario |
Biotecnologie
agro-industriali |
|
Perito
industriale |
Edilizia |
Data a Roma, addi' 5 giugno
2001
NOTE
Note alle
premesse:
- L'art. 87,
quinto comma, della Costituzione prevede che il Presidente della Repubblica
"Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge".
- L'art. 1,
comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri) modificato dall'art. 6, comma 4, della legge 19 ottobre
1999, n. 370 (Disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica)
prevede:
"18. Con uno o piu' regolamenti adottati, a norma dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di
concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli organi direttivi degli
ordini professionali, con esclusivo riferimento alle attivita' professionali per il cui esercizio la normativa
vigente gia' prevede l'obbligo di superamento di un
esame di Stato, e' modificata e integrata la disciplina del relativo
ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonche' dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e
delle relative prove, in conformita' ai seguenti
criteri direttivi:
a) determinazione dell'ambito consentito di attivita' professionale ai titolari di diploma universitario
e ai possessori dei titoli istituiti in applicazione dell'art. 17, comma 95,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
b) eventuale
istituzione di apposite sezioni degli albi, ordini o collegi in relazione agli
ambiti di cui alla lettera a), indicando i necessari raccordi con la piu' generale organizzazione dei predetti albi, ordini o
collegi;
c) coerenza dei requisiti di ammissione e delle prove degli esami di
Stato con quanto disposto ai sensi della lettera a).
- Si riporta il testo
del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"2. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie,
non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le
quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme
generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme
vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme
regolamentari".
Nota
all'art. 4:
- Per il
testo dell'art. 1, comma 18, della legge 14 gennaio
1999, n. 4, si veda la nota alle premesse.
Nota
all'art. 8:
- Il comma
95 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e
integrazioni (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e
di controllo) prevede:
"95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari,
con esclusione del dottorato di ricerca, e' disciplinato dagli atenei, con le
modalita' di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge
19 novembre 1990, n. 341, in conformita' a criteri
generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia,
sentiti il Consiglio universitario nazionale e le commissioni parlamentari
competenti, con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di
concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli
ordinamenti per i quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata in
vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del
presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresi':
a) con riferimento ai corsi di cui al presente
comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva
dei percorso formativo gia'
svolto, l'eventuale serialita' dei predetti corsi e
dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli
sbocchi occupazionali e della spendibilita' a livello
internazionale, nonche' la previsione di nuove
tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a
quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19
novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli
di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attivita' didattiche di base, specialistiche, di
perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente;
b)
modalita' e strumenti per l'orientamento e per
favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia informazione
sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti
informatici e telematici;
c) modalita' di attivazione da parte di universita' italiane, in collaborazione con atenei
stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati di ricerca, anche in deroga alle
disposizioni di cui al capo II del titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.".
Nota
all'art. 11:
- Il testo
dell'art. 2 della legge 10 febbraio 1992, n. 152 (Modifiche ed integrazioni alla
legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti l'ordinamento della
professione di dottore agronomo e di dottore forestale), e' il
seguente:
"Art. 2. - 1. Sono di competenza dei
dottori agronomi e dei dottori forestali le attivita'
volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e
forestali, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attivita' riguardanti il mondo
rurale. In particolare, sono di competenza dei dottori
agronomi e dei dottori forestali:
a) la direzione, l'amministrazione, la
gestione, la contabilita', la curatela e la
consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali e
delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione
dei relativi prodotti;
b) lo studio, la progettazione, la direzione, la
sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilita' e il collaudo delle opere di trasformazione e
di miglioramento fondiario, nonche' delle opere di
bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e forestale, di utilizzazione e
regimazione delle acque e di difesa e conservazione
del suolo agrario, sempreche' queste ultime, per la
loro natura prevalentemente extraagricola o per le
diverse implicazioni professionali non richiedano anche la specifica competenza
di professionisti di altra estrazione;
c) lo studio, la progettazione, la
direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilita' e il collaudo di opere inerenti ai
rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali, alle piste da sci ed attrezzature
connesse, alla conservazione della natura, alla tutela del paesaggio ed
all'assestamento forestale;
d) la progettazione, la direzione, la
sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilita' ed il collaudo, compresa la certificazione
statica ed antincendio, dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli
attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto
edilizio urbano ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, nonche' dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali
di prevalente interesse agrario e forestale ed all'ambiente rurale, ivi compresi
gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe del
Ministero dei lavori pubblici;
e) tutte le operazioni dell'estimo in generale
e, in particolare, la stima e i rilievi relativi a beni fondiari, capitali
agrari, produzioni animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di produzione,
acque, danni, espropriazioni, servitu' nelle imprese
agrarie, zootecniche e forestali e nelle industrie per l'utilizzazione, la
trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;
f) i bilanci,
la contabilita', gli inventari e quant'altro attiene alla amministrazione delle aziende e
imprese agrarie, zootecniche e forestali o di trasformazione e
commercializzazione dei relativi prodotti e all'amministrazione delle
associazioni di produttori, nonche' le consegne e
riconsegne di fondi rustici;
g) l'accertamento di qualita' e quantita' delle
produzioni agricole, zootecniche e forestali e delle relative industrie, anche
in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
h) la
meccanizzazione agrario-forestale e la relativa attivita' di sperimentazione e controllo nel settore
applicativo;
i) i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle
piante, la difesa fitoiatrica, l'alimentazione e
l'allevamento degli animali, nonche' la conservazione,
il commercio, l'utilizzazione e la trasformazione dei relativi prodotti;
l)
lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la
misura, la stima, la contabilita' ed il collaudo dei
lavori relativi alla tutela del suolo, delle acque e dell'atmosfera, ivi
compresi i piani per lo sfruttamento ed il recupero di torbiere e di cave a
cielo aperto, le opere attinenti all'utilizzazione ed allo smaltimento sul suolo
agricolo di sottoprodotti agro-industriali e di rifiuti urbani, nonche' la realizzazione di barriere vegetali
antirumore;
m) i lavori catastali, topogratici e
cartografici sia per il catasto rustico che per il catasto urbano;
n) la
valutazione per la liquidazione degli usi civici e l'assistenza della parte
nella stipulazione di contratti individuali e collettivi nelle materie di
competenza;
o) le analisi fisico-chimico-microbiologiche del suolo, i mezzi di
produzione e dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali e le analisi, anche
organolettiche, dei prodotti agro-industriali e l'interpretazione delle
stesse;
p) la statistica, le ricerche di mercato, il marketing, le attivita' relative alla cooperazione agricolo-forestale, alla industria di trasformazione dei
prodotti agricoli, zootecnici e forestali ed alla loro commercializzazione,
anche organizzata in associazioni di produttori, in cooperative e in
consorzi;
q) gli studi di assetto territoriale ed i piani zonali, urbanistici
e paesaggistici; la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti citta-campagna; i piani di sviluppo di settore e la
redazione nei piani regolatori di specifici studi per la classificazione del
territorio rurale, agricolo e forestale;
r) lo studio, la progettazione, la
direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilita' ed il collaudo di lavori inerenti alla
pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell'ambiente;
la valutazione di impatto ambientale ed il successivo monitoraggio per quanto
attiene agli effetti sulla flora e la fauna; i piani paesaggistici e ambientali
per lo sviluppo degli ambiti naturali, urbani ed extraurbani; i piani ecologici
e i rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale;
s) lo studio, la
progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilita' ed il collaudo di lavori inerenti alla
valutazione delle risorse idriche ed ai piani per la loro utilizzazione sia a
scopo irriguo che per le necessita' di
approvvigionamento nel territorio rurale;
t) lo studio, la progettazione, la
direzione e il collaudo di interventi e di piani agrituristici e di acquacoltura;
u) la progettazione e la direzione dei
lavori di costruzioni rurali in zone sismiche di cui agli articoli 17 e l8 della
legge 2 febbraio 1974, n. 64;
v) la progettazione, la direzione, la
sorveglianza, la liquidazione, la misura, la contabilita' ed il collaudo di lavori relativi al verde
pubblico, anche sportivo, e privato, ai parchi naturali urbani e extraurbani,
nonche' ai giardini e alle opere a verde in
generale;
z) il recupero paesaggistico e naturalistico; la conservazione di
territori rurali, agricoli e forestali; il recupero di cave e discariche nonche' di ambienti naturali;
aa) le funzioni peritali e di arbitrato in ordine alle
attribuzioni indicate nelle lettere precedenti;
bb)
l'assistenza e la rappresentanza in materia tributaria e le operazioni
riguardanti il credito e il contenzioso tributario attinenti alle materie
indicate nelle lettere precedenti;
cc) le attivita', le operazioni e le attribuzioni comuni con altre
categorie professionali ed in particolare quelle richiamate nell'art. 19 del
regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, ivi comprese quelle elencate sotto le
lettere a), d), f), m), n) dell'art. 16 del medesimo regio decreto n. 274 del
1929 e quelle di cui all'art. 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, ed
agli articoli 1 e 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nei limiti delle
competenze dei geometri.
2. I dottori agronomi e i dottori forestali hanno la
facolta' di svolgere le attivita' di cui al comma 1 anche in settori diversi da
quelli ivi indicati quando siano connesse o dipendenti da studi o lavori di loro
specifica competenza.
3. Per gli incarichi di notevole complessita' sono ammessi i lavori di gruppo, formato da
piu' professionisti, se necessario ed opportuno anche
di categorie professionali diverse, responsabili con firma congiunta. Sono di
norma da espletare in collaborazione di gruppo
interdisciplinare gli incarichi relativi alle bonifiche con impianti idraulici
di notevole portata, quelli relativi alla difesa del suolo ed alla regimazione delle acque se attuate con strutture complesse e
su aree di notevole estensione, nonche' gli incarichi
relativi alla pianificazione che non sia limitata all'aspetto agricolo e rurale,
con particolare riguardo ai piani regolatori generali ed ai programmi di
fabbricazione.
4. L'elencazione di cui al comma 1 non pregiudica l'esercizio
di ogni altra attivita' professionale dei dottori
agronomi e dei dottori forestali, ne' di quanto puo'
formare oggetto dell'attivita' professionale di altre
categorie a norma di leggi e regolamenti.".
Nota
all'art. 16:
- La legge
20 giugno 1909, n. 364, reca: "Norme per l'inalienabilita' delle antichita' e
delle belle arti".
Nota
all'art. 17:
- La
direttiva 85/384/CEE reca: "Riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni ed
altri titoli nel settore dell'architettura".
Nota
all'art. 19:
- Per il
testo dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio
1997, n. 127, si veda in nota all'art. 8.
Nota
all'art. 26:
- Il testo
vigente dell'art. 3 della legge 9 febbraio 1942, n. 194 (Disciplina giuridica
della professione si attuario) e' il
seguente:
"Art. 3. - Formano oggetto dell'attivita' professionale dell'attuario le prestazioni che implicano calcoli, revisioni, rilevazioni ed elaborazioni tecniche d'indole
matematico-attuariale, che riguardano la previdenza sociale, le assicurazioni
ovvero operazioni di carattere finanziario. In particolare:
a) la consulenza
e le rilevazioni in materia di elaborazioni di piani
tecnici per la costituzione e trasformazione di enti di assicurazione sulla
vita, di capitalizzazione e di previdenza sociale;
b) gli accertamenti
tecnici per valutare le situazioni di bilancio e i bilanci tecnici degli enti di
cui alla lettera precedente;
c) il calcolo delle riserve matematiche e dei
piani di tariffe e di contributi concernenti le basi tecniche delle
assicurazioni sulla vita e della previdenza sociale;
d) i metodi di
organizzazione di uffici statistico-attuariali degli
enti e delle imprese assicurative sulla vita e per la previdenza sociale, le
rilevazioni e le elaborazioni statistiche di liquidazione degli enti di cui alla
lettera a);
e) l'elaborazione dei piani di ammortamento per prestiti a lunga
scadenza in quanto comportino rilevazioni e accertamenti di specifica indole
matematico-attuariale;
f) i calcoli e i progetti occorrenti per la
valutazione di nude proprieta' e di usufrutti;
g)
le perizie, le consulenze tecniche e gli altri incarichi relativi all'oggetto
della professione di attuario. La
elencazione che precede non pregiudica quanto puo' formare oggetto dell'attivita' professionale di altre categorie.".
- La legge
20 marzo 1975, n. 70, reca: "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici
e del rapporto di lavoro del personale dipendente".
- I decreti legislativi
del 17 marzo 1995, n 174 e 175, riguardano rispettivamente l'attuazione della
direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e
l'attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta
diversa dall'assicurazione sulla vita.
- Il decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 173, reca: "Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti
annuali e consolidati delle imprese di assicurazione".
Nota
all'art. 36:
- La legge 7 dicembre
1984, n. 818, reca: "Norme sul nullaosta provvisorio per le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi,
modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme
integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".
- Il
decreto ministeriale 25 marzo 1985, reca: "Procedure e requisiti per
l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero
dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818".
- La legge 5 marzo
1990, n 46, contiene "Norme per la sicurezza degli impianti". - Il decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, prevede: "Attuazione delle direttive
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,
90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/1988/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il
lavoro".
Nota
all'art. 47:
- Per la
direttiva 85/384/CEE si veda la nota all'art. 17.
Nota
all'art. 50:
- Il titolo
della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e' il seguente: "Ordinamento della
professione di psicologo".
Nota
all'art. 55:
- La legge
10 febbraio 2000, n. 30, reca: "Legge-quadro in
materia di riordino dei cicli dell'istruzione".
- Il decreto
del Ministro della pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436, prevede: "Norme
di attuazione dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999,
n. 144, concernente l'istruzione e la formazione tecnica superiore
(IFTS)".
- Si riporta
il testo dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia
di investimenti, delega al Governo per il riordino
degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali):
"Art. 69. - l. Per riqualificare e ampliare l'offerta
formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati,
nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore (FIS), e' istituito il
sistema della istruzione e formazione tecnica superiore
(IFTS), al quale si accede di norma con il possesso del diploma di scuola
secondaria superiore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri della
pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono definiti le condizioni di accesso ai corsi
dell'IFTS per coloro che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria
superiore, gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le modalita' che favoriscono l'integrazione tra i sistemi
formativi di cui all'art. 68 e determinano i criteri per l'equipollenza dei
rispettivi percorsi e titoli; con il medesimo decreto sono altresi' definiti i crediti formativi che vi si acquisiscono
e le modalita' della loro certificazione e
utilizzazione, a norma dell'art. 142, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Le
regioni programmano l'istituzione dei corsi dell'IFTS, che sono realizzati con modalita' che
garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi, sulla base di linee guida
definite d'intesa tra i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della
previdenza sociale e dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e le parti sociali mediante l'istituzione di un apposito
comitato nazionale. Alla progettazione dei corsi dell'IFTS concorrono universita', scuole medie superiori, enti pubblici di
ricerca, centri e agenzie di formazione professionale accreditati ai sensi
dell'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e imprese o loro associazioni,
tra loro associati anche in forma consortile.
3. La
certificazione rilasciata in esito ai corsi di cui al comma 1, che attesta le
competenze acquisite secondo un modello allegato alle linee guida di cui al
comma 2, e' valida in ambito nazionale.
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono programmabili a
valere sul Fondo di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, nei
limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministero della pubblica
istruzione, nonche' sulle risorse finalizzate a tale
scopo dalle regioni nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio. Possono concorrere allo
scopo anche altre risorse pubbliche e private. Alle finalita' di cui al presente articolo la regione Valle
d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze e alle funzioni ad esse
attribuite, secondo quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative
norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo di cui al presente comma e la
certificazione rilasciata in esito ai corsi da esse istituiti e' valida in
ambito nazionale.".